Articolo 1: Ambito di applicazione
1.1. Le presenti condizioni si applicano a tutte le offerte
che un membro del sindacato Metaalunie stipula, su tutti i contratti che conclude
e a tutti i contratti che ne derivano, il tutto
nella misura in cui il membro della Metaalunie sia fornitore o appaltatore
è.
1.2. Il membro della Metaalunie che si avvale delle presenti condizioni
indicato come appaltatore. La controparte è
indicato come committente.
1.3. In caso di contrasto tra il contenuto dell'accordo tra il committente
contratto stipulato tra il committente e l'appaltatore e tale
In caso di conflitti, prevalgono le disposizioni del contratto.
1.4. Le presenti condizioni possono essere utilizzate esclusivamente da
Elementi di giunzione metallici.
Articolo 2: Offerte
2.1. Tutte le offerte sono senza impegno. Il contraente ha il
il diritto di recedere dall'offerta entro due giorni lavorativi dalla
gli è giunta la conferma.
2.2. Qualora il committente fornisca informazioni al contraente,
il contraente può presumere che le informazioni siano corrette e complete
di ciò e baserà la sua offerta su questo.
2.3. I prezzi indicati nell'offerta sono espressi in euro,
al netto dell'imposta sul fatturato e di altre imposte o tasse
da parte delle autorità pubbliche. I prezzi non includono inoltre le spese di viaggio,
spese di soggiorno, imballaggio, stoccaggio e trasporto, nonché le spese
per le operazioni di carico, scarico e collaborazione a
formalità doganali.
Articolo 3: Riservatezza
3.1. Tutti i documenti inviati dal contraente o per suo conto al committente
informazioni fornite (come offerte, progetti,
immagini, disegni e know-how) di qualsiasi natura e in
di qualsiasi natura essi siano, sono riservati e non saranno divulgati da
committente possa essere utilizzato per qualsiasi altro scopo diverso da quello di
esecuzione del contratto.
3.2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno fornite da
non possono essere resi pubblici dal committente né
moltiplicato.
3.3. Qualora il committente violi una delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
viola gli obblighi summenzionati, è passibile, per ogni violazione, di una
è tenuta a pagare una sanzione immediatamente esigibile pari a 25.000 €. Questa
la sanzione può essere applicata in aggiunta al risarcimento dei danni previsto dalla legge
devono essere richiesti.
3.4. Il committente deve provvedere a quanto indicato al comma 1 del presente articolo
informazioni su prima richiesta, entro un termine stabilito dal contraente
restituire entro il termine stabilito, a discrezione del contraente
o distruggere. In caso di violazione della presente disposizione,
il committente al contraente un immediato
sanzione esigibile pari a 1.000 € al giorno. Questa
la sanzione può essere applicata in aggiunta al risarcimento dei danni previsto dalla legge
devono essere richiesti.
Articolo 4: Pareri e informazioni fornite
4.1. Il committente non può far valere alcun diritto in base ai pareri e
informazioni fornite dal contraente che non sono direttamente attinenti
sull'incarico.
4.2. Qualora il committente fornisca informazioni al contraente,
nell’esecuzione del contratto, il contraente può
presumere che tali informazioni siano corrette e complete.
4.3. Il committente manleva il contraente da qualsiasi pretesa
di terzi in relazione all'utilizzo da parte o per conto di
consulenze fornite dal committente, disegni,
calcoli, progetti, materiali, marchi, campioni, modelli
e simili. Il committente provvederà a tutte le operazioni che il contraente dovrà
subiscono un danno, compresi i costi interamente sostenuti per
risarcire le spese sostenute per la difesa contro tali pretese.
Articolo 5: Tempi di consegna / periodo di esecuzione
5.1. I tempi di consegna o i termini di esecuzione indicati sono puramente indicativi.
5.2. Il termine di consegna o il periodo di esecuzione decorre solo quando
tutti i dettagli commerciali e tecnici sono stati concordati
raggiunto, tutte le informazioni, comprese quelle definitive e approvate
disegni e simili siano in possesso del contraente,
il pagamento (a rate) concordato è stato ricevuto e versato al
Altre condizioni per l'esecuzione dell'incarico sono
soddisfatto.
5.3. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
a. circostanze diverse da quelle note al contraente
se, al momento di indicare i tempi di consegna o il periodo di esecuzione, il
il termine di consegna o il periodo di esecuzione è prorogato del tempo necessario all’appaltatore, tenuto conto della sua pianificazione,
ha per portare a termine l'incarico in queste circostanze
effettuare;
b. in caso di lavori aggiuntivi, il termine di consegna o il periodo di esecuzione viene prorogato
con il tempo che l'appaltatore, nel rispetto del proprio
pianificazione, necessaria per procurarsi i materiali e i componenti necessari a tal fine
consegnare (o far consegnare) e eseguire i lavori supplementari;
c. la sospensione degli obblighi da parte del contraente viene
il termine di consegna o il periodo di esecuzione prorogato del tempo che egli,
tenendo conto del proprio programma, ha bisogno di
eseguire l'incarico dopo che il motivo della sospensione
è stato abolito.
Salvo prova contraria da parte del committente, la durata
presunto prolungamento dei tempi di consegna o del periodo di esecuzione
essere necessario ed essere il risultato di una situazione come quella sopra descritta
di cui alle lettere da a) a c) incluse.
5.4. Il committente è tenuto a sostenere tutte le spese sostenute dal contraente
o i danni subiti dall'appaltatore a seguito di un
ritardo nei tempi di consegna o nel periodo di esecuzione, come indicato
di cui al comma 3 del presente articolo.
5.5. Il superamento dei tempi di consegna o del periodo di esecuzione comporta
il committente non ha in alcun caso diritto al risarcimento dei danni o
risoluzione. Il committente manleva il contraente da
eventuali rivendicazioni di terzi derivanti da
superamento dei tempi di consegna o del periodo di esecuzione.
Articolo 6: Consegna e trasferimento del rischio
6.1. La consegna ha luogo nel momento in cui il contraente consegna il
ha messo a disposizione del committente il bene presso la propria sede aziendale e ha comunicato al committente che il bene
di cui dispone. Il committente si fa carico, a partire dal
in quel momento, tra l’altro, il rischio legato alla questione dello stoccaggio,
carico, trasporto e scarico.
6.2. Il committente e l'appaltatore possono concordare che
il contraente provvede al trasporto. Il rischio di
anche in quel caso si risolvono i problemi relativi allo stoccaggio, al carico, al trasporto e allo scarico
committente. Il committente può tutelarsi da tali rischi
assicurare.
6.3. In caso di permuta e qualora il committente, in attesa di
alla consegna del nuovo articolo, l'articolo da permutare è in suo possesso
in tal caso, il rischio relativo al bene da permutare rimane a carico del committente
fino al momento in cui le ha consegnate a
appaltatore. Se il committente non consegna il bene da sostituire
può fornire nelle condizioni in cui si trovava quando il
Una volta stipulato il contratto, il contraente può
risolvere il contratto.
Articolo 7: Variazione dei prezzi
Il contraente può applicare un aumento dei fattori che determinano il costo di produzione
fattori verificatisi dopo la stipula del contratto, a
addebitare al committente. Il committente è tenuto a
l'aumento del prezzo su prima richiesta dell'appaltatore
soddisfare.
Articolo 8: Forza maggiore
8.1. Un inadempimento dei propri obblighi può essere attribuito a
non può essere imputato al contraente, qualora quest’ultimo
l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.
8.2. Per forza maggiore si intende, tra l’altro, la circostanza
i soggetti terzi incaricati dagli appaltatori, quali
fornitori, subappaltatori e trasportatori, o altri
le parti da cui il committente dipende, non adempiono o non adempiono tempestivamente
adempiere ai propri obblighi, condizioni meteorologiche,
calamità naturali, terrorismo, criminalità informatica, perturbazioni di
infrastruttura digitale, incendio, interruzione di corrente, smarrimento, furto o
smarrimento di attrezzi, materiali o informazioni,
blocchi stradali, scioperi o interruzioni del lavoro e importazioni o
restrizioni commerciali.
8.3. Il contraente ha il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi qualora si trovi temporaneamente in una situazione di forza maggiore
gli impediscano di adempiere ai propri obblighi nei confronti del committente
. Una volta cessata la situazione di forza maggiore, il contraente adempirà ai propri obblighi non appena la sua pianificazione lo consentirà.
8.4. In caso di forza maggiore, qualora l’adempimento sia o diventi definitivamente impossibile, oppure qualora la situazione di forza maggiore temporanea si protragga oltre
se è protratta per più di sei mesi, il contraente è autorizzato a
contratto con effetto immediato, in tutto o in parte, a
risolvere. In tali casi, il committente è autorizzato a
risolvere il contratto con effetto immediato, ma solo
per quella parte degli obblighi che non è stata ancora adempiuta da
appaltatore.
8.5. Le parti non hanno diritto al risarcimento dei danni derivanti da
la forza maggiore, la sospensione o la risoluzione ai sensi del presente articolo
danni subiti o che si potrebbero subire.
Articolo 9: Entità dei lavori
9.1. Il committente deve provvedere affinché siano disponibili tutte le autorizzazioni, le deroghe e gli altri provvedimenti necessari per l’esecuzione del
le informazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori siano state fornite tempestivamente. Il committente è tenuto a
su prima richiesta dell'appaltatore, una copia del
di inviargli i documenti sopra citati.
9.2. Salvo diverso accordo scritto, il lavoro non comprende:
a. lavori di scavo, palificazione, abbattimento, frantumazione, fondazione, muratura, carpenteria,
lavori di stuccatura, tinteggiatura, tappezzeria, riparazioni o altro
lavori edili;
b. la realizzazione degli allacciamenti a gas, acqua, elettricità,
Internet o altre infrastrutture;
c. misure volte a prevenire o limitare i danni a o
furto o smarrimento di oggetti presenti sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze;
d. smaltimento di materiali, materiali da costruzione o rifiuti;
e. trasporto verticale e orizzontale;
Articolo 10: Lavori aggiuntivi
10.1. Le modifiche all’opera comportano in ogni caso un aumento del lavoro se:
a. si verifichi una modifica al progetto o alle specifiche
o il capitolato d'appalto;
b. le informazioni fornite dal committente non corrispondono alla realtà;
c. le quantità stimate presentano una differenza superiore al 5%.
10.2. I lavori aggiuntivi vengono calcolati sulla base dei fattori che determinano il prezzo
fattori che si applicano nel momento in cui vengono eseguiti i lavori supplementari
eseguito. Il committente è tenuto a pagare il prezzo dei lavori aggiuntivi
da versare su prima richiesta dell'appaltatore.
Articolo 11: Esecuzione dei lavori
11.1. Il committente provvede affinché il contraente possa svolgere le proprie attività senza ostacoli e nei tempi concordati
svolgere e che, nell'esercizio delle sue mansioni, il
disponga delle attrezzature necessarie, quali:
a. gas, acqua, elettricità e Internet;
b. riscaldamento;
c. locale di stoccaggio asciutto e chiudibile a chiave;
d. prescritto dalla legge e dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro
servizi.
11.2. Il committente si assume il rischio ed è responsabile dei danni
nonché il furto o lo smarrimento di beni del contraente,
il committente e soggetti terzi, quali gli utensili, per il
materiali destinati ai lavori o attrezzature utilizzate durante i lavori, che
si trovano nel luogo in cui si svolgono i lavori o nelle sue vicinanze
vengano effettuate o in un altro luogo concordato.
11.3. Fatte salve le disposizioni del comma 2 del presente articolo, il committente è tenuto a stipulare un'adeguata assicurazione contro il
i rischi indicati in tale paragrafo. Il committente è inoltre tenuto a
garantire la copertura assicurativa contro i rischi professionali legati all'uso di
materiale. Il committente è tenuto a fornire al contraente, al primo
chiedo una copia della/e polizza/e assicurativa/e in questione e una
inviare la ricevuta di pagamento del premio. Se si tratta di
danni, il committente è tenuto a segnalarlo immediatamente al proprio
comunicarlo all'assicuratore per l'ulteriore gestione e liquidazione.
Articolo 12: Consegna dell'opera
12.1. L'opera si considera consegnata nei seguenti casi
casi:
a. se il committente ha approvato il lavoro;
b. quando l’opera è stata messa in funzione dal committente. Se
se il committente mette in uso una parte dell'opera, allora ciò
parte considerata consegnata;
c. se il contraente ha comunicato per iscritto al committente
ha comunicato che i lavori sono stati completati e il committente non
per iscritto entro 14 giorni dalla data della comunicazione
ha comunicato che il lavoro non è stato approvato;
d. se il committente non approva il lavoro a causa di piccole
difetti o componenti mancanti che entro 30 giorni
possono essere riparati o sostituiti e la cui messa in servizio
non ostacolino il lavoro.
12.2. Qualora il committente non approvi il lavoro, è tenuto a
comunicare per iscritto, indicando i motivi, a
appaltatore. Il committente è tenuto a fornire all’appaltatore
offrire la possibilità di consegnare comunque il lavoro.
12.3. Il committente manleva il contraente da qualsiasi rivendicazione da parte di
a terzi per danni alle parti dell'opera non consegnate
causato dall'utilizzo di parti già consegnate di
il lavoro.
Articolo 13: Responsabilità
13.1. In caso di inadempimento imputabile, il contraente è tenuto a
ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, nel rispetto di
adempiere, a posteriori, all’articolo 14.
13.2. L'obbligo del contraente di risarcire i danni
a prescindere dal motivo, è limitato a tale danno
contro cui il contraente, in virtù di un contratto stipulato da o a nome di
è coperta dall'assicurazione stipulata a suo nome. L'entità
Tale obbligo, tuttavia, non supera mai l'importo indicato in
il caso in questione sarà indennizzato nell'ambito della presente assicurazione.
13.3. Qualora il contraente, per qualsiasi motivo, non ricorra
Ai sensi del comma 2 del presente articolo, l’obbligo di risarcimento
per danni limitati a un massimo del 15% dell'importo totale dell'incarico
(IVA esclusa). Se il contratto è composto da parti o
in caso di consegne parziali, tale obbligo è limitato a un massimo del 15%
(IVA esclusa) dell'importo dell'incarico relativo a tale parte o a tale
consegna parziale. Nel caso di contratti a tempo indeterminato, l'obbligo è
limitato al risarcimento dei danni fino a un massimo del 15%
(IVA esclusa) dell'importo dovuto per l'incarico relativo al
gli ultimi dodici mesi precedenti il
evento che ha causato il danno.
13.4. Non sono ammessi al rimborso:
a. danni indiretti. Per danni indiretti si intendono, tra l’altro,
si intendono i danni da stagnazione, la perdita di produzione, il mancato guadagno,
multe, spese di trasporto, spese di viaggio e di soggiorno;
b. danni da custodia. Per danni da custodia si intendono, tra l’altro,
si intende il danno causato da o durante l'esecuzione dei lavori
viene destinato a progetti in corso o a
cose che si trovano nelle vicinanze del luogo in cui
si sta lavorando;
c. danni causati da dolo o dolo colposo
di collaboratori o subordinati non dirigenti
del contraente.
Il committente può, se possibile, tutelarsi da tali danni
assicurare.
13.5. Il contraente non è tenuto a risarcire i danni
il materiale fornito dal committente o per suo conto, come
conseguenza di una lavorazione non eseguita a regola d'arte.
13.6. Il committente manleva il contraente da ogni pretesa
da parte di terzi a titolo di responsabilità per danno da prodotto derivante da
un difetto in un prodotto fornito dal committente a un
la terza è stata consegnata e di cui l'appaltatore
che costituiscono parte integrante dei prodotti o dei materiali forniti.
Il committente è tenuto a fornire al contraente tutto quanto previsto nel presente
danni subiti, compresi i costi (totali) di
risarcire le spese processuali.
Articolo 14: Garanzia e altri diritti
14.1. Salvo diverso accordo scritto, il contraente è responsabile per un periodo di sei mesi dalla consegna o dal completamento dei lavori
per la corretta esecuzione della prestazione concordata, come indicato in
i seguenti commi saranno ulteriormente specificati.
14.2. Qualora le parti abbiano concordato condizioni di garanzia diverse, restano comunque applicabili le disposizioni del presente articolo,
a meno che ciò non sia in contrasto con tali condizioni di garanzia derogatorie.
14.3. Qualora la prestazione concordata non sia stata eseguita in modo corretto,
il contraente dovrà decidere, entro un termine ragionevole, se
lo esegua comunque in modo corretto oppure accrediti al committente l'importo relativo a
una quota proporzionale dell'importo dell'incarico.
14.4. Qualora il contraente decida di eseguire comunque in modo corretto il
prestazione, è lui stesso a stabilire le modalità e il momento dell'esecuzione.
Il committente deve in ogni caso fornire al contraente le
offrire l'opportunità. Se la prestazione concordata
(anche) dall'elaborazione del materiale fornito dal committente
materiale, il committente dovrà provvedere a proprie spese e a proprio rischio
fornire nuovo materiale.
14.5. Componenti o materiali forniti dall'appaltatore
riparati o sostituiti, devono essere pagati dal committente a lui
vengono inviati.
14.6 Sono a carico del committente:
a. tutte le spese di trasporto o di spedizione;
b. costi di smontaggio e montaggio;
c. spese di viaggio e di soggiorno e ore di viaggio.
14.7. Il contraente è tenuto a dare esecuzione al
garanzia che il committente abbia adempiuto a tutti i propri obblighi
soddisfatto.
14.8. a. È esclusa la garanzia per i difetti derivanti da:
− normale usura;
− uso improprio;
− manutenzione non effettuata o eseguita in modo errato;
− installazione, montaggio, modifica o riparazione da parte del committente
o da terzi;
− difetti o inadeguatezza dei beni provenienti da, oppure
prescritto dal committente;
− difetti o inadeguatezza di quanto fornito dal committente
materiali o strumenti utilizzati.
b. Non viene fornita alcuna garanzia in merito a:
− beni consegnati che non erano nuovi al momento della
consegna;
− il controllo e la riparazione dei beni del committente;
− componenti coperti da garanzia del produttore.
14.9. Le disposizioni dei commi da 3 a 8 del presente articolo si applicano per analogia in caso di eventuali pretese del committente fondate su inadempimento, non conformità o qualsiasi altra
qualsiasi altra base.
Articolo 15: Obbligo di reclamo
15.1. Il committente non può invocare un vizio nella prestazione
fare di più, se non si pronuncia in merito entro quattordici giorni dalla data in cui ha ricevuto il
ha scoperto un difetto o avrebbe dovuto ragionevolmente scoprirlo,
ha presentato un reclamo per iscritto al contraente.
15.2. Il committente deve presentare eventuali reclami relativi alla fattura, a pena di decadenza
di tutti i diritti, entro il termine di pagamento, per iscritto a
presentate dal contraente. Se il termine di pagamento
supera i trenta giorni, il committente deve, entro e non oltre
abbiano presentato un reclamo per iscritto entro trenta giorni dalla data della fattura.
Articolo 16: Merci non ritirate
16.1. Il committente è tenuto, al termine del termine di consegna o del periodo di esecuzione, a ritirare il bene o i beni oggetto del
ritirare effettivamente la merce nel luogo concordato.
16.2. Il committente è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria, a titolo gratuito, al fine di
consentire al contraente di effettuare la consegna.
16.3. La merce non ritirata rimane a spese e a rischio di
memorizzato dal committente.
16.4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2 del presente articolo,
il committente, dopo che l'appaltatore lo ha messo in mora
stabilito che il contraente sia tenuto a pagare, per ogni violazione, una multa di 250 € al giorno, con un massimo di
25.000 €. Tale sanzione può essere applicata in aggiunta al risarcimento dei danni ai sensi
previste dalla legge.
Articolo 17: Pagamento
17.1. Il pagamento deve essere effettuato presso la sede del contraente o in un luogo da lui indicato
conto.
17.2. Salvo diverso accordo, il pagamento deve essere effettuato entro 30
giorni dalla data della fattura.
17.3. Qualora il committente non adempia al proprio obbligo di pagamento, egli è
è tenuto, anziché effettuare il pagamento concordato
somma di denaro, da versare in risposta a una richiesta del contraente volta a
pagamento in natura.
17.4. Il diritto del committente di compensare i propri crediti nei confronti del contraente o di sospendere l'adempimento dei propri obblighi
È esclusa la sospensione, salvo in caso di sospensione dei pagamenti
di mancato pagamento o di fallimento del contraente o della procedura legale
la rinegoziazione del debito si applica al contraente.
17.5. Indipendentemente dal fatto che il contraente abbia adempiuto alla prestazione concordata
ha eseguito integralmente, è tutto ciò che il committente, in virtù di
l'importo a lui dovuto o che gli sarà dovuto in base al contratto immediatamente
esigibile come:
a. è stato superato un termine di pagamento;
b. il committente non adempia agli obblighi di cui all'articolo 16;
c. è stata presentata istanza di fallimento o di sospensione dei pagamenti nei confronti del committente;
d. viene disposto il pignoramento di beni o crediti del committente
posato;
e. il committente (società) viene sciolto o liquidato;
f. il committente (persona fisica) presenti la richiesta di
essere ammessi alla procedura di risanamento del debito prevista dalla legge, a condizione che
è stato posto in curatela o è deceduto.
17.6. In caso di ritardo nel pagamento da parte del Committente,
una somma di denaro e gli interessi su tale somma a favore del contraente
dovuto a partire dal giorno successivo a quello in cui è
concordato come termine ultimo di pagamento fino al giorno compreso
a seguito del quale il committente ha versato la somma di denaro. Se le parti
se non è stato concordato un termine ultimo di pagamento, il
interessi dovuti a partire dal 30° giorno successivo alla data di esigibilità. Il
Il tasso d'interesse è pari al 12% all'anno, ma corrisponde a quello previsto dalla legge
tasso d'interesse, se questo è più elevato. Nel calcolo del tasso d'interesse si utilizza un
parte del mese è considerata come un mese intero. Ogni volta
Al termine di un anno, l'importo su cui vengono calcolati gli interessi
calcolato maggiorato dell'importo dovuto per quell'anno
tasso d'interesse.
17.7. Il contraente è autorizzato a saldare i propri debiti nei confronti di
da compensare con i crediti del committente nei confronti di
il contraente e le società collegate nei confronti del committente.
Inoltre, il contraente è autorizzato a far valere i propri crediti nei confronti di
del committente da compensare con i debiti nei confronti di
il contraente e le società collegate hanno a
committente. Inoltre, il contraente è autorizzato a
compensare i debiti nei confronti del committente con i crediti
a società collegate al committente. Tra cui
Per "società collegate" si intendono: tutte le
imprese appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi di
articolo 2:24b del Codice civile olandese e una partecipazione ai sensi dell'articolo 2:24c
BW.
17.8. Qualora il pagamento non sia stato effettuato entro i termini previsti, il committente è tenuto a rimborsare al contraente tutte le spese extragiudiziali
da pagare con un importo minimo di 75 €.
Tali costi vengono calcolati sulla base dei seguenti elementi
tabella (importo totale, interessi inclusi):
sul primo importo di 3.000 €: 15%
sull'importo eccedente fino a 6.000 €: 10%
sull'importo eccedente fino a 15.000 €: 8%
sulla parte eccedente fino a 60.000 €: 5%
sull'importo eccedente a partire da 60.000 €: 3%
Le spese extragiudiziali effettivamente sostenute ammontano a
dovuti, qualora questi siano superiori a quanto indicato sopra
Il calcolo seguirà.
17.9. Qualora il contraente, nell'ambito di un procedimento giudiziario, sia interamente o
viene in gran parte dato ragione, tutte le spese da lui sostenute in
ha sostenuto, nell'ambito di tale procedura, a carico di
committente.
Articolo 18: Garanzie
18.1. Indipendentemente dalle condizioni di pagamento concordate,
il committente è tenuto, su prima richiesta di
il contraente, a sua discrezione, una garanzia sufficiente
da fornire ai fini del pagamento. Se il committente non lo fa
se non rispetta il termine stabilito, si trova immediatamente in
assenza. In tal caso, il contraente ha il diritto di
risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni al committente
da recuperare.
18.2. Il contraente rimane proprietario dei beni consegnati fintanto che
committente:
a. non abbia adempiuto agli obblighi derivanti da qualsiasi
contratto con l'appaltatore;
b. crediti derivanti dall'inadempimento di
gli accordi sopra citati, quali il risarcimento dei danni,
non ha pagato la multa, gli interessi e le spese.
18.3. Fintantoché sui beni consegnati sussiste una riserva di proprietà
se il committente lo ritiene opportuno, può farlo al di fuori del suo normale
non ostacolare né compromettere l'esercizio dell'attività aziendale. Questa clausola
ha efficacia in materia di diritto reale.
18.4. Dopo che l'appaltatore ha esercitato la riserva di proprietà
nel caso in cui ciò venga invocato, egli ha il diritto di ritirare la merce consegnata.
Il committente fornirà tutta la collaborazione necessaria a tal fine.
18.5. Il committente, una volta che la merce sia stata consegnata conformemente al contratto
che gli sono state consegnate dal contraente, al suo
una volta adempiuti gli obblighi, esso rinasce
riserva di proprietà su tali beni in quanto
il committente è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti da un contratto stipulato successivamente
non adempie al contratto.
18.6. Il contraente è responsabile di tutti i beni che riceve dal committente
che detenga o venga a detenere a qualsiasi titolo e per tutti i
i crediti che ha o che potrebbe acquisire nei confronti del committente, un
diritto di proprietà e diritto di ritenzione.
Articolo 19: Diritti di proprietà intellettuale
19.1. Il contraente è considerato, rispettivamente, autore,
progettista o inventore di quanto previsto dal contratto
opere, modelli o invenzioni realizzati.
Il contraente ha pertanto il diritto esclusivo di
richiedere un brevetto, un marchio o un disegno industriale.
19.2. Il contraente, nell'esecuzione del contratto, si assume
non cede alcun diritto di proprietà intellettuale a
committente.
19.3. Qualora la prestazione che il contraente deve fornire (anche)
consiste nella fornitura di software, la
Il codice sorgente non è stato ceduto al committente.
Il committente ottiene, esclusivamente ai fini del
una licenza d'uso non esclusiva, valida in tutto il mondo e a tempo indeterminato per l'uso normale e il corretto funzionamento del bene
sul software. Il committente non è
è consentito trasferire la licenza o creare un
concedere una sublicenza. In caso di vendita dell'attività da parte di
committente a un terzo, la licenza di
passa di diritto al cessionario del bene.
19.4. Il contraente non è responsabile per i danni che
il committente subisce un danno a seguito di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale
diritti di proprietà di terzi. Il committente manleva il contraente da qualsiasi pretesa di terzi relativa a
a una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 20: Cessione di diritti o obblighi
Il committente può far valere diritti o adempiere a obblighi derivanti da
qualsiasi articolo delle presenti condizioni generali o delle
non cedere né costituire in pegno il/i contratto/i sottostante/i,
salvo previa autorizzazione scritta da parte di
appaltatore. La presente clausola ha efficacia ai sensi del diritto delle cose.
Articolo 21: Recesso o annullamento del contratto
21.1. Il committente non è autorizzato a rescindere il contratto
comunicare o annullare, a meno che il contraente non lo faccia
accetta. In caso di accettazione da parte del contraente, il committente
al contraente un indennizzo immediatamente esigibile
dovuto per un importo pari al prezzo concordato, al netto del
risparmi derivanti dalla risoluzione del contratto a favore dell'appaltatore
ne deriva. Il risarcimento ammonta ad almeno il 20% del
prezzo concordato.
21.2. Qualora il prezzo sia subordinato all'effettivo
spese sostenute dall'appaltatore (a forfait), viene
indennizzo di cui al primo comma del presente articolo, stimato in
somma dei costi, delle ore di lavoro e del profitto, che l'appaltatore
si prevedeva che avrebbe avuto per l'intero incarico
realizzato.
Articolo 22: Diritto applicabile e foro competente
22.1. Si applica il diritto olandese.
22.2. La Convenzione di Vienna sulla vendita (C.I.S.G.) non è applicabile,
né qualsiasi altra normativa internazionale dalla quale sia prevista l'esclusione
è consentito.
22.3. Il giudice civile olandese competente in materia di
la sede del contraente prende atto di
controversie. Il contraente può avvalersi di tale
derogare alla norma sulla competenza e la legge
applicare le norme in materia di competenza.